Segreteria Generale
Roma, 24 dicembre 2004
Prot. AP/mle/7910
Alle Società Sportive affiliate alla F.I.N.
(a ½ posta elettronica)
e, p.c.
Ai Comitati Regionali F.I.N.
(con preghiera di diffusione sul territorio)
Oggetto: Società e Associazioni sportive dilettantistiche –Riconoscimento ai fini sportivi – Adeguamento Statuti e Denominazione sociale – Circolare C.O.N.I. del 2/12/2004
Con la presente si informa che con delibera della Giunta Nazionale n. 522/2004 il C.O.N.I. ha delegato le federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ad approvare, ai fini sportivi, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive che richiedono l’affiliazione agli stessi.
Le Federazioni Sportive Nazionali già in passato erano state delegate, all’atto dell’affiliazione, all’attribuzione del riconoscimento sportivo. La conferma si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2004 n. 289, modificata con Legge 21 maggio 2004 n. 128, le quali obbligano i sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini del riconoscimento sportivo, ad adeguare gli Statuti alle previsioni contenute nelle predette norme.
Sulla materia si rinvia a quanto precisato nella Circolare Generale Normativa della F.I.N. della stagione 2004/2005 e alle circolari federali del 17 giugno e 21 settembre 2004, rintracciabili sul sito www.federnuoto.it.
Con l’occasione si segnala il provvedimento assunto dal Consiglio Federale del 20 dicembre 2004 che, modificando la normativa F.I.N. di riferimento riguardante l’affiliazione delle società di capitali sportive, ha stabilito che:
a) le società sportive di capitali o cooperative che intendono affiliarsi alla FIN non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di Consiglio di Amministrazione per la gestione delle società stesse;
b) le società di cui alla precedente lettera a) devono provvedere al momento della affiliazione al tesseramento obbligatorio del Presidente (Legale rappresentante) nonché al tesseramento di minimo due Dirigenti con funzioni rappresentative da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione, laddove previsto dallo statuto, o dall’Amministratore Unico;
c) la conferma dell’obbligo per le associazioni sportive di prevedere la costituzione di un Consiglio Direttivo sulla base delle vigenti disposizioni.
La modifica si è resa necessaria in quanto la Legge n. 128/2004 ha chiarito che nei confronti delle società di capitali non possono trovare applicazione le disposizioni che obbligano le associazioni a inserire nel propri statuti i principi di democrazia e di uguaglianza tra soci, stante l’esplicita previsione per le società di capitali e/o cooperative della applicazione nei loro confronti delle disposizioni dettate dal codice civile.
Infine, si ritiene utile segnalare che il C.O.N.I., con circolare del 2 dicembre u.s. solo recentemente pervenuta alla scrivente Federazione, nel richiamare i principi dettati dalla legge ai quali devono conformarsi gli Statuti delle associazioni e società che intendono ottenere il riconoscimento sportivo, ha segnalato il termine del 31 dicembre 2004 per procedere a detto adeguamento ai fini dell’eventuale fruizione dei benefici fiscali relativi all’anno 2004.
Sull’argomento, pur avendo questa Federazione consigliato con la citata circolare del 17 giugno 2004 di procedere con sollecitudine all’adeguamento degli Statuti alle nuova normativa, già osservò che la Legge 128/2004 non prevedeva alcuna disciplina transitoria che mettesse in luce i termini e ed eventuali sanzioni connesse al mancato adeguamento. Per tale ragione, anche se al mero fine del riconoscimento sportivo, la F.I.N. ha fissato al 31 maggio 2005 il termine, per le società già affiliate nella precedente stagione, per l’adeguamento degli atti Statutari.
La circolare del C.O.N.I., peraltro, interessa prevalentemente le società di capitali atteso le Associazioni sportive hanno da tempo adeguato, ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, i propri Statuti ai principi già previsti per dette organizzazioni dalla normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per quanto riguarda le Società di capitali, si segnala che la materia è comunque in evoluzione e che, quindi, è probabile che il termine del 31/12/2004 indicato dal C.O.N.I. possa trovare ragionevole rinvio (presumibilmente al prossimo mese di Maggio). Si continua a suggerire, in ogni caso, ai sodalizi che non avessero ancora provveduto di procedere ad un tempestivo adeguamento dei propri Statuti.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Antonello Panza)
Fonte:www.federnuoto.it |